Responsabilità amministrativa
delle imprese
per i reati ambientali
Il Decreto Legislativo (D. Lgs.) 231/01 ha previsto
l’estensione della responsabilità penale (fino ad
allora “personale”) anche alle società nel cui interesse
o vantaggio sono stati commessi determinati
reati previsti dal Decreto stesso. Questo è stato
possibile istituendo, anche in Italia, la responsabilità
amministrativa degli enti, vale a dire di tutte le
società, organizzazioni, imprese, associazioni anche
prive di personalità giuridica.
Le sanzioni previste per i reati di cui al D.Lgs.
231/01, sono molto elevate, e comprendono:
• sanzioni pecuniarie fino a Euro 1.500.000,00
• sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio
dell’attività, divieto di contrattare con gli enti
pubblici e via dicendo)
• confisca, anche per equivalente, del profitto del
reato
• pubblicazione della sentenza
Delitti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01
(articolo 25 undecies)
Il D.Lgs. 231/01 comprende, ad oggi, circa 150 reati.
Dal 2011, con l’introduzione dell’Art. 25-undecies,
la responsabilità amministrativa è stata estesa
anche ai reati ambientali.
In particolare sono considerati i seguenti reati
• distruzione o deterioramento di habitat all’interno
di un sito protetto
• scarico di acque reflue non autorizzato o in inosservanza
delle autorizzazioni o dei limiti
• gestione dei rifiuti non autorizzata o illegale
• mancata bonifica dei siti
• violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari
• traffico illecito di rifiuti
• attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
• non corretta o impropria gestione del SISTRI -
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
• emissioni in atmosfera di impianti ed attività
• superamento dei limiti e non rispetto delle restrizioni
sull’uso di sostanze dannose per l’ozono e
per l’ambiente
Le sanzioni previste per tali reati vanno dall’applicazione
di sanzioni interdittive fino a sei mesi a quelle
pecuniarie per importi di svariate centinaia di migliaia
di Euro. La commissione in concorso dei reati
di gestione, traffico e smaltimento dei rifiuti non
autorizzato, comporta una serie di sanzioni che può
arrivare a 1.239.000,00 Euro, oltre all’applicazione
delle sanzioni interdittive previste.
Perché adottare un Modello di Organizzazione
e Gestione: la possibilità esimente.
L’unico modo per evitare di incorrere nella responsabilità
amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01 è
l’adozione ed implementazione di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/01 sulla base, per esempio, di un Sistema
di Gestione Ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001 o EMAS.
Attinenza con il Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004 e/o EMAS.
Il legislatore, con riferimento ai reati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, ha esplicitamente riconosciuto
la capacità esimente del Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro OHSAS
18001:2007 e delle Linee Guida UNI-INAIL.
Riguardo ai reati ambientali, nessun effetto liberatorioè stato espressamente riconosciuto ai Sistemi
di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
e EMAS. Tuttavia, le società, possono favorevolmente
avvantaggiarsi dall’adozione di uno di questi
Sistemi che, grazie al monitoraggio continuo delle
prestazioni ed all’implementazione di procedure
atte a garantire la conformità normativa in ambito
ambientale, assicurano un approccio gestionale in
grado di rispondere alle esigenze richieste ai Modelli
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.
Lgs. 231/01.
Informazioni: |
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Andrea Klammer
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